martedì 14 maggio 2013

Vincolo sportivo per calciatori dilettanti




CALCIATORI DILETTANTI.
ATTESA IL PROSSIMO 18 GIUGNO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO SULLA POSSIBILE ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO PLURIENNALE

Il 18 giugno potrebbe rappresentare, per i calciatori dilettanti, una data fondamentale: il Tribunale Amministrativo del Lazio infatti si pronuncerà in merito alla illegittimità o meno del vincolo sportivo.

Com’è noto, il cosiddetto vincolo sportivo è un istituto in base al quale l’atleta dilettante – anche minorenne – sottoscrivendo il famigerato “cartellino”, si lega a vita ad una Società od Associazione Sportiva Dilettantistica: il calciatore infatti è libero di tesserarsi per una diversa società solo qualora quest’ultima provveda a corrispondere alla precedente la cifra richiesta.
Sulla legittimità di tale istituto è intervenuta il TAR Lazio, Sezione III, con la sentenza n. 4103 del 12 maggio 2003, la quale ha avuto modo di chiarire che “la pretesa della società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con l’interessata successivamente alla scadenza del contratto appare recessiva proprio sul piano dei valori costituzionali”.
Evidenziata la giurisprudenza in materia, non si dimentichi, in ogni caso, che la FIGC all’interno dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. sancisce un limite di età – 25 anni – oltre il quale risulta automaticamente sciolto il vincolo sportivo, abolendo dunque in sostanza la possibilità di sottoscrivere legami sportivi a vita. Sul punto, sia consentito evidenziare che, pur essendo stata tale modifica - intervenuta nel 2002 - invocata da più parti, la problematica afferente la legittimità dell’istituto de quo pare inequivocabilmente concretarsi in un problema più generale, consistente nell’impossibilità per i giovani atleti dilettanti di svolgere liberamente l’attività agonistica. È evidente infatti come risulti oggi del tutto limitata e disattesa la realizzazione del principio del libero esercizio dell’attività sportiva, anche in forma dilettantistica, sancito peraltro dalla legge n. 91/1981 all’art. 1. Del pari occorre ancora notare come l’istituto del “vincolo sportivo” si ponga altresì in contrasto con la normativa civilistica in materia di associazionismo, in riferimento alla quale l’art. 24 cod. civ. sancisce invero la possibilità per l’associato di recedere dall’associazione a condizione che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un periodo determinato.
E’ pure doveroso ricordare che il vincolo sportivo, così come oggi strutturato, risulta in aperta contraddizione con il principio sancito dal CONI con delibera n. 1391 del 10.03.2009 in forza del quale viene richiesta una congrua e ragionevole durata del citato vincolo.
Per tutte le ragioni sovrarichiamate, gli operatori del settore ripongono buone speranze nella pronuncia del TAR Lazio all’udienza del prossimo 18 giugno.
Nel caso infatti di sentenza dal contenuto favorevole all’abolizione del vincolo sportivo, si perseguirebbe la strada già tracciata dalla riforma delle N.O.I.F. nel 2002 cui sopra si è fatto cenno, prevedendo quindi un progressivo ulteriore abbattimento dell’età dello svincolo, fino a giungere all’ipotesi – da più parti auspicata – di vincolo annuale o biennale.
Naturalmente, una riforma del genere richiederebbe nel contempo la complessiva e sistematica revisione del sistema dei premi e degli indennizzi previsti in caso di trasferimento di atleti giovani non professionisti, al fine di tutelare altresì il contrapposto interesse legato alla giusta e necessaria tutela dei vivai.
Avv. Nicola Schellino

  

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