CALCIATORI DILETTANTI.
ATTESA IL PROSSIMO 18 GIUGNO LA SENTENZA DEL TAR
LAZIO SULLA POSSIBILE ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO PLURIENNALE
Com’è noto, il cosiddetto vincolo sportivo è un istituto in
base al quale l’atleta dilettante – anche minorenne – sottoscrivendo il
famigerato “cartellino”, si lega a vita ad una Società od Associazione Sportiva
Dilettantistica: il calciatore infatti è libero di tesserarsi per una diversa
società solo qualora quest’ultima provveda a corrispondere alla precedente la
cifra richiesta.
Sulla legittimità di tale istituto è intervenuta il TAR
Lazio, Sezione III, con la sentenza n. 4103 del 12 maggio 2003, la quale ha
avuto modo di chiarire che “la pretesa
della società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con l’interessata
successivamente alla scadenza del contratto appare recessiva proprio sul piano
dei valori costituzionali”.
Evidenziata la giurisprudenza in materia, non si dimentichi,
in ogni caso, che la FIGC
all’interno dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. sancisce un limite di età – 25 anni
– oltre il quale risulta automaticamente sciolto il vincolo sportivo, abolendo
dunque in sostanza la possibilità di sottoscrivere legami sportivi a vita. Sul
punto, sia consentito evidenziare che, pur essendo stata tale modifica -
intervenuta nel 2002 - invocata da più parti, la problematica afferente la
legittimità dell’istituto de quo pare
inequivocabilmente concretarsi in un problema più generale, consistente nell’impossibilità
per i giovani atleti dilettanti di svolgere liberamente l’attività agonistica.
È evidente infatti come risulti oggi del tutto limitata e disattesa la
realizzazione del principio del libero esercizio dell’attività sportiva, anche
in forma dilettantistica, sancito peraltro dalla legge n. 91/1981 all’art. 1.
Del pari occorre ancora notare come l’istituto del “vincolo sportivo” si ponga
altresì in contrasto con la normativa civilistica in materia di
associazionismo, in riferimento alla quale l’art. 24 cod. civ. sancisce invero
la possibilità per l’associato di recedere dall’associazione a condizione che
non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un periodo determinato.
E’ pure doveroso ricordare che il vincolo sportivo, così
come oggi strutturato, risulta in aperta contraddizione con il principio
sancito dal CONI con delibera n. 1391 del 10.03.2009 in forza del quale viene richiesta
una congrua e ragionevole durata del citato vincolo.
Per tutte le ragioni sovrarichiamate, gli operatori del
settore ripongono buone speranze nella pronuncia del TAR Lazio all’udienza del
prossimo 18 giugno.
Nel caso infatti di sentenza dal contenuto favorevole all’abolizione
del vincolo sportivo, si perseguirebbe la strada già tracciata dalla riforma
delle N.O.I.F. nel 2002 cui sopra si è fatto cenno, prevedendo quindi un
progressivo ulteriore abbattimento dell’età dello svincolo, fino a giungere
all’ipotesi – da più parti auspicata – di vincolo annuale o biennale.
Naturalmente, una riforma del genere richiederebbe nel
contempo la complessiva e sistematica revisione del sistema dei premi e degli
indennizzi previsti in caso di trasferimento di atleti giovani non
professionisti, al fine di tutelare altresì il contrapposto interesse legato
alla giusta e necessaria tutela dei vivai.
Avv. Nicola Schellino
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