OMICIDIO PROCOPIO: ASSOLTO IL GIOIELLIERE
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La pronuncia di assoluzione emessa dal Gup di Torino in ordine al procedimento penale a carico del sig. Pierangelo Conzano rappresenta senz'altro uno snodo fondamentale per comprendere a pieno fino a che punto può spingersi la scriminante della legittima difesa.
Mi spiego meglio.
La legittima difesa è in effetti una causa di giustificazione (o scriminante) prevista dal nostro codice penale all'art. 52 che così recita "Non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo
attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa". Per la sua sussistenza è necessario pertanto che la reazione ad una aggressione debba essere caratterizzata da necessarietà e soprattutto proporzionalità in rapporto all'offesa.
Nel caso di specie, occorre tenere in considerazione la novella legislativa intervenuta con la riforma del 2006 che di fatto ha introdotto una presunzione assoluta (iuris
et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione
avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio
ed in presenza di un pericolo di aggressione fisica. Ciò che ancor più rileva è la considerazione che al
domicilio sono stati equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche, quali - per tornare al sig. Conzano - la gioielleria.
Ed in effetti all'indomani della novella, una parte dei docenti di diritto e procedura penale hanno sottoscritto un
manifesto di denuncia della riforma indicando il rischio di un ritorno
al far west e l’abbandono del solco profondo della nostra civiltà
giuridica. Si è sottolineato infatti che il legislatore non ha tenuto conto che tale situazione possa divenire foriera di disordini, consentendo al cittadino di sentirsi in casa propria in una “zona franca” e di conseguenza legittimato ad usare
armi anche in casi in cui non ci sarebbe affatto motivo.
Ma veniamo al dunque.
Il gioielliere Pierangelo Conzano, il 10 agosto scorso sparò un solo colpo mortale ad un rapinatore,
Francesco Procopio, di 35 anni, il quale, munito di una pistola giocattolo, era entrato nella gioelleria per compiere una rapina. Tratto a processo, il pm aveva chiesto una condanna di un anno e due mesi di
reclusione per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.
L'ANSA riporta che " l'assoluzione per legittima difesa si e' basata sulla ricostruzione
minuziosa di quanto accaduto: secondo quanto e' emerso dal filmato
dell'impianto di sorveglianza del negozio, Procopio era entrato
all'interno della gioielleria, che aveva ispezionato piu' volte prima di
quel giorno, insieme ad un complice, Iaris Iacono, che oggi ha 32 anni.
Quest'ultimo si era finto un normale cliente per distrarre il
gioielliere quando, ad un certo punto, Procopio ha tentato di salire sul
bancone dell'esercizio.
A quel punto e' partito il colpo che lo ha centrato al braccio
destro. Procopio ha poi tentato di uscire dal negozio, ma e' rimasto
bloccato all'interno della doppia porta mentre Conzano e Iacono
lottavano per il possesso dell'arma. Secondo quanto documentato dal
filmato, passarono due minuti tra lo sparo e il momento in cui Procopio
pote' uscire dalla gioielleria.
L'uomo percorse poi un centinaio di metri a piedi prima di
stramazzare al suolo in strada, ormai dissanguato dopo che il proiettile
gli aveva reciso l'arteria omerale. Iacono, invece, rimase
all'interno della gioielleria fino all'arrivo dei carabinieri che lo
arrestarono. E' stato condannato per rapina, in un altro procedimento, a
una pena di un anno e mezzo di reclusione."
Cosa significa?
Nel caso di specie ha giocato un ruolo fondamentale la ricostruzione operata dagli inquirenti che di fatto ha evidenziato come il colpo mortale sia stato esploso in condizioni tali da giustificare lo sparo. In altre parole, il Giudice ha ritenuto l'operatività concreta della scriminante di cui all'art. 52 c.p.poiché ha considerato sussistente il "pericolo attuale" e soprattutto necessaria e proporzionata la reazione operata dal gioielliere all'aggressione dei malintenzionati.
In conclusione va comunque rimarcato - a scanso di equivoci - che, anche dopo la novella dell’art. 52 cp, chi spara al ladro in fuga (uccidendolo) non è "giuridicamente" giustificabile, essendo venuto meno
ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di
protezione dei propri beni.
Nonostante le aspre critiche della
dottrina e l’idea permissivista di certi interpreti, va detto che la riforma introdotta nel 2006 fornisce un supporto al giudicante, evitando
pericolose discrepanze interpretative: infatti l’introduzione della valutazione
della proporzionalità basato su una presunzione iuris et de iure riduce di molto la discrezionalità del giudice.
Del pari, notevole importanza occorre fornire a tale sentenza che senza ombra di dubbio genererà aspre e mai sopite polemiche, ma che nel contempo ha il merito di essere conforme alla ratio del dettato codicistico.
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