martedì 18 giugno 2013

Responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal figlio minore impegnato in una competizione sportiva (in specie una partita di calcio)




Cass. civ. sezione III, sentenza n. 26200 del 6.12.2011
Ritenuto il dovere, ex art. 2048 c.c., dei genitori di impartire ai figli minori una educazione adeguata, personalizzata ed efficace, fondata, soprattutto, sul rispetto delle regole di civile coesistenza nei più diversi rapporti con il prossimo ed, in genere, nello svolgimento di ogni attività extrafamiliare; ritenuto che l'art. 2048 c.c. è costruito in termini di presunzione legale di colpa dei genitori qualora questi ultimi non provino di non avere potuto impedire il fatto lesivo consumato dalla prole; e ritenuto, altresì, che la carenza o l'inadeguatezza dell'educazione e della vigilanza parentali può ricavarsi anche dalla gravità e dalle modalità del fatto illecito commesso dal figlio in seno alle sue relazioni, anche d'ordine sportivo o ricreativo, con i terzi, sono soggetti alla responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. cit., e devono, quindi, risarcire ogni danno provocato dal figlio che, impegnato in una competizione sportiva (partita di calcio ) con coetanei, abbia, a gioco fermo e senza avere subìto in precedenza alcuna aggressione o alcun comportamento sportivo provocatorio o scorretto, colpito, d'improvviso, con una testata violenta e del tutto inaspettata, un componente della squadra avversaria; né vale a liberare dall'obbligo del risarcimento i genitori del minore la loro impossibilità di intervenire nel corso della competizione, o il mancato intervento preventivo, ma del tutto problematico, degli organi sportivi”.

Il fatto. Nel corso di una partita di calcio, un calciatore minorenne veniva colpito con una testata da un giocatore della squadra avversaria – anch’egli minorenne -, mentre il gioco era fermo e senza che in precedenza vi fosse stata alcuna aggressione o fallo di gioco di particolare gravità.
Ciò premesso, occorre anticipare che la sentenza in commento, senza ombra di dubbio, fornisce importanti risposte ad interrogativi in punto responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale nel caso di eventi verificatesi durante la partecipazione del figlio minore d’età a competizioni sportive di qualsivoglia genere.
In particolar modo, la Suprema Corte ha affermato la fallacia del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Bologna, che, in estrema sintesi, aveva ritenuto - in particolari contesti spazio temporali - le azioni lesive poste in essere da un soggetto minore non imputabili al mancato o carente esercizio da parte degli esercenti la potestà parentale del potere di vigilanza, in quanto quest’ultimo concretamente non esercitabile per la materiale assenza del minore dalla sfera di custodia del padre e della madre.
Al contrario, la Corte di Cassazione, pur non volendo affatto disattendere il criterio di ragionevolezza all'insegna del quale era stato pure condotto il ragionamento del giudice di seconda istanza, ha dilatato di molto l’analisi dei fatti di causa, chiarendo in specie la concreta portata degli obblighi di vigilanza e di educazione incombenti sui genitori attraverso la suddivisione tra cd. culpa in vigilando e cd. culpa in educando e riconoscendo a quest'ultima un ruolo preminente (cfr. Cass. 30 ottobre 1984 n. 5564).
Muovendo da tale ottica, la Suprema Corte ha ricondotto la responsabilità in analisi alla portata dell’art. 2048 cod. civ., evidenziando come nei confronti del padre e della madre di un minore non ancora emancipato operi una presunzione iuris tantum di colpa, la quale può essere superata soltanto dalla prova contraria di aver correttamente vigilato al fine di impedire il verificarsi del fatto, ovvero di aver impartito ai propri figli una “buona educazione”.
In altre parole, quanto rileva per la Suprema Corte, infatti, non è tanto il potere di custodia considerato in sé e per sé – peraltro oggettivamente non esercitabile in concreto su un minore fisicamente estraneo alla sfera di controllo dei propri genitori -, quanto piuttosto il generico dovere di educare la prole a cui vanno ricondotte le conseguenze giuridiche ed i conseguenti riflessi risarcitori che il mancato assolvimento di tale obbligo sociale e giuridico produce all'interno dell'ordinamento.
In conclusione, quindi, la trasgressione dell'obbligo di educare la prole configura ipotesi di condotta omissiva, come tale idonea ad integrare una responsabilità iure proprio dei genitori per culpa in educando. A seconda delle condizioni del caso concreto, poi, la forma di responsabilità in esame potrà eventualmente coesistere con quella per culpa in vigilando in capo a coloro che condividono, per ragioni contingenti, il potere di vigilanza unitamente agli esercenti la potestà parentale, senza escludere la diretta responsabilità del minore ex art. 2043 cod. civ.

mercoledì 5 giugno 2013

Il cd. rischio consentito nella pratica sportiva



Cass. Pen., sez. V, n. 7536 del 15.02.2013
L'area del c.d. rischio consentito - integrante causa di giustificazione non codificata, elaborata in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento riconnette alla pratica dello sport - è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali va valutata, in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente, il cui comportamento - nel travalicamento di quelle regole - può integrare tanto la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata, quanto la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco (esclusa, nella specie, l'esimente de quo per l'imputata che, al termine di un partita di calcio, aveva schiaffeggiato un'avversaria, che durante l'incontro l'aveva più volte colpita e spintonata, commettendo numerosi falli di gioco)”.
La recente pronuncia della Corte di legittimità torna ad occuparsi di un tema particolarmente interessante, quale l’operatività della legittima difesa in ambito sportivo con riferimento alla portata del cd. “rischio consentito”.
Nel caso di specie, verso la fine di una partita di calcio, l’imputata, dopo aver subito diversi falli dalla persona offesa, reagiva in maniera veemente, colpendo l’avversaria con uno schiaffo e cagionandole una ferita lacero-contusa al labbro superiore.
Nel giudizio di primo grado, l’imputata era assolta dal reato di lesioni personali perché, ritenuta sussistente la scriminante della legittima difesa, il Tribunale dichiarava il fatto non costituente reato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, impugnando la sentenza resa dal Giudice di prime cure, lamentava erronea valutazione del fatto e violazione dell'art. 52 cod. pen. in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fatto lesivo è scriminato se commesso durante una tipica azione di gioco, mentre nella specie il colpo inferto alla persona offesa aveva avuto tipiche finalità ritorsive, nulla dimostrando che l'imputata si rappresentasse la probabilità, o anche solo l'eventualità, che l'avversaria intendesse ulteriormente colpirla o spintonarla.
La Suprema Corte, facendo proprie le considerazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, ha annullato la sentenza impugnata, rilevando che il fatto lesivo debba ritenersi scriminato solo nel caso in cui sia commesso durante una tipica azione di gioco, ciò che comporta l’applicazione della causa di giustificazione integrata dal cd. “rischio consentito”. Quest’ultimo, infatti, si configura tutte le volte in cui l’agente ponga in essere una condotta rispettosa delle specifiche norme tecniche del gioco.
Qualora invece il comportamento dell’agente violi le regole tecniche del gioco, sarà onere del Giudice avere specifico riguardo all’elemento psicologico del soggetto agente.
Nel caso di specie, vista la finalità ritorsiva caratterizzante la condotta del soggetto agente, la Corte ha ritenuto di escludere la sussistenza della scriminante della legittima difesa, non essendosi rinvenuta nella fattispecie in esame alcuna esigenza da parte dell’imputata di contrastare il pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
Avv. Nicola Schellino